PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2501 TER C.C.
Ai sensi dell’art. 2501 ter c.c. è redatto il presente progetto di fusione per incorporazione
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “GRUPPO SPORTIVO CALCIO
CRISTO RE” (C.F. 80018900227) in “G.S. SOLTERI SAN GIORGIO A.S.D.” (C.F.
96006060220).
Si precisa che il presente progetto di fusione:
a) contiene i dati richiesti dall’art. 2501 ter c.c.;
b) è rimesso alla decisione di ciascuno degli enti partecipanti per effetto dell’art. 2502
c.c.
Con il presente progetto di fusione si stabilisce quanto segue:
– la fusione sarà attuata solo una volta decorso il termine di trenta giorni di cui al
combinato disposto degli artt. 2503 e 2505 quater c.c..
La fusione ha le seguenti motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico:
l’associazione incorporante e quella incorporata intendono costituire un unico ente che
possa avere una gestione formale ed amministrativa unitaria, che possa raccogliere un
maggior numero di tesserati in modo da garantire continuità in tutte le categorie, e che
possa affrontare con maggiori strumenti le spese necessarie per lo svolgimento delle
attività.
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1. Il tipo, la denominazione o ragione sociale, delle società partecipanti alla fusione
Il percorso di fusione proposto riguarda i seguenti soggetti:
Soggetto incorporante: “G.S. SOLTERI SAN GIORGIO A.S.D.” (C.F. 96006060220), con
sede in Trento, Via Solteri n. 66, affiliata alla F.I.G.C. al n.ro 81421, ed affiliata altresì alla
F.I.P.A.V. per la pallavolo (n.ro 05.022.0122);
Soggetto incorporato: L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “GRUPPO
SPORTIVO CALCIO CRISTO RE” (C.F. 80018900227), con sede in Trento, Corso
Buonarroti n. 65, affiliata alla F.I.G.C. al n.ro 911762.
2. Atto costitutivo della nuova società
Lo statuto sociale dell’Ente incorporante è variato e viene allegato in calce, ed è conforme
alle disposizioni di cui al d.l. 36/2021.
La denominazione sociale varierà in “I.C.S. TRIDENTUM A.S.D.”, con colori sociali –
relativamente al settore calcio – bordeaux, giallo e blu.
3. Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro
Non applicabile vista la natura delle associazioni.
4. Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante
Non applicabile vista la natura delle associazioni.
5. La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
Non applicabile vista la natura delle associazioni.
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6. La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante
Gli effetti giuridici della fusione decorreranno ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. dalle ore 00:00
del giorno successivo a quello in cui saranno eseguite le formalità di cui all’art. 2504 c.c..
A partire da tale data di efficacia della fusione la società incorporante subentrerà in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’incorporando.
Le operazioni dell’incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante
con effetto dalla data di predetta efficacia della fusione.
7. Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori
di titoli diversi dalle azioni
Non si prevede alcun trattamento particolare.
8. I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Non si prevede alcun beneficio a favore degli amministratori.
Trento, 2 giugno 2026
“G.S. SOLTERI SAN GIORGIO A.S.D.” – Presidente Germano Livio
Associazione Sportiva Dilettantistica
“GRUPPO SPORTIVO CALCIO CRISTO RE” – Presidente Davide Cardella
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